Art. 19

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1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di tre circoscrizioni, pena la nullita' dell'elezione.

Testo vigente dal 21 agosto 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art19 · fonte su Normattiva