Art. 19

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1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. ((A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2005 al 23 maggio 2015 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art19 · fonte su Normattiva