Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017. Leggi il testo vigente →

1. ((A pena di nullita' dell'elezione nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali)). A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art19 · fonte su Normattiva