Art. 4

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L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facolta' di ((...)) determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente testo unico.

Testo vigente dal 12 luglio 1991 al 21 agosto 1993 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art4 · fonte su Normattiva