Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 2014 al 23 maggio 2015. Leggi il testo vigente →

1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. 41

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 422 (in G.U. 1a s.s. 20.09.1995 n. 39), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale [...] del secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del presente articolo, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Testo vigente dal 16 gennaio 2014 al 23 maggio 2015 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art4 · fonte su Normattiva