Art. 84

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[1](Art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e articoli 20 e 21, terzo e quarto comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]L'imposta straordinaria, prevista dall'art. 77, e' riscossa, per un quarto del debito, in sei rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948 e, per i residui tre quarti, in trenta rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1949. L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino ad 10 giugno 1954. L'imposta, iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1954, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

Testo vigente dal 10 maggio 1950 al 24 dicembre 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art84 · fonte su Normattiva