Art. 84
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[1](Art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e articoli 20 e 21, terzo e quarto comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]L'imposta straordinaria, prevista dall'art. 77, e' riscossa, per un quarto del debito, in sei rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948 e, per i residui tre quarti, in trenta rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1949. ((L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955. L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1952, n. 1847
2La L. 22 novembre 1952, n. 1847 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953."
Testo vigente dal 24 dicembre 1952 al 22 aprile 1954 · versione 2 su Normattiva