Art. 221
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Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta', il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'. Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 30 novembre 1982 · versione 0 su Normattiva