Art. 221
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Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta', il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'.57 66 Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. 70
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 novembre 1982, n. 828
57La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilita' per le case ricostruite o riparate, puo' essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicita' e salubrita'".
D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
66Il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, [...] limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilita'".
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
70Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 70, comma 1, lettera b)) che "nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila"".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 1 gennaio 2002 · versione 72 su Normattiva