Art. 221

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1982 al 28 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta', il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'.57 Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 novembre 1982, n. 828

57

La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilita' per le case ricostruite o riparate, puo' essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicita' e salubrita'".

Testo vigente dal 30 novembre 1982 al 28 dicembre 1994 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art221 · fonte su Normattiva