Art. 4Cessazione dal servizio per limiti di eta'

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Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'. Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di eta'. La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 27 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art4 · fonte su Normattiva