Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - DIPENDENTI STATALI INVALIDI CIVILI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER INCREMENTARE LA PENSIONE, COSI' COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Come la Corte ha piu' volte affermato, la regola, per i dipendenti dello Stato, e' quella del collocamento al riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. La deroga a tale regola, con l'elevazione del limite di eta' pensionabile a settantanni, in quanto espressione della discrezionalita' del legislatore - di fatto esercitata per specifiche categorie fra cui non rientra quella degli invalidi civili - non puo' essere estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimita' costituzionale. Ne' in contrario rilevano le sentenze della Corte costituzionale nn. 282/1991 e 461/1989 - citate nel giudizio 'a quo' - perche' relative alla diversa ipotesi del dipendente che non ha raggiunto il minimo della pensione. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S. nn. 461/1989, 440/1991, 190/1991.
IMPIEGO PUBBLICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER CONSEGUIMENTO DI PENSIONE - LIMITI DI ETA' - ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITA' PER IL PERSONALE STATALE ULTRA SESSANTACINQUENNE CHE NON ABBIA ANCORA MATURATO L'ANZIANITA' DI SERVIZIO MINIMA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CORTE RIGUARDO AL PERSONALE SCOLASTICO - VALENZA GENERALE DI TALE PRINCIPIO - MODIFICA DI PRECEDENTE GIURISPRUDENZA - GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Il principio, gia' affermato dalla Corte relativamente al personale scolastico assunto prima di una certa data, secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilita', per i lavoratori che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbiano ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere valenza generale: infatti, le considerazioni relative alla necessita' di bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi anch'essi di rilievo costituzionale (quali la politica dell'occupazione giovanile) che, nel passato, indussero la Corte a dichiarare non fondate analoghe questioni, non possono ora ritenersi sufficienti a tale fine, sia perche' il momento attuale appare caratterizzato da una generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'eta' lavorativa in coincidenza con l'aumento dell'eta' media della popolazione (v. per esempio legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha reso applicabili ai dipendenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale scolastico), sia perche', comunque, la facolta' in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianita' minima per il diritto alla pensione. A maggior ragione cio' va detto nei casi in cui (come nella fattispecie di cui al giudizio a quo) il mancato raggiungimento del limite pensionistico discende da altra norma di legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione, per esse, a cinquantacinque anni del limite massimo d'eta' per l'accesso all'impiego. Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale statale ivi considerato, che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. - Per l'affermazione del principio, nell'attuale quadro normativo, riguardo al collocamento a riposo del personale scolastico: S. n. 444/1990. - Sulla norma impugnata, nel senso della infondatezza della questione: S. n. 461/1989.
IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - DIPENDENTI STATALI ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVI DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI PER I QUALI TALE LIMITE NON VIGE - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata con riguardo al solo art. 4, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, norma che tuttavia riproduce il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. - S. n. 461/89.
sentenza 39/1990massima n. 14931 Riguarda ancheart. 1 legge 46/1958
IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - PERSONALE STATALE ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVO DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO NECESSARIO A MATURARE TALE ANZIANITA' - PREVISIONE IN VIA GENERALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che impone l'obbligatorio collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato al sessantacinquesimo anno di eta', precludendo, in via generale, il trattenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianita' minima di servizio (quindicennio) utile a pensione, non puo' essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, sia che la si valuti comparativamente con la disposizione, dettata in via transitoria per il personale scolastico (art. 15, comma terzo, Legge n. 477 del 1973) che, essendo norma derogatoria della regola generale, non puo' essere assunta a metro della legittimita' di quest'ultima, sia che la si confronti con la disciplina vigente nel settore del lavoro privato, in cui la possibilita' di prosecuzione del rapporto, pur consentita a fini previdenziali, si arresta sempre al raggiungimento di un'eta' coincidente con quella fissata per il settore pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 237/1984; 238/1988.
IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - PERSONALE STATALE ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVO DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - PREVISIONE IN VIA GENERALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' in contrasto con il diritto garantito dall'art. 38 Cost. il principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici, in quanto, allo stato, non difetta di tutela la situazione di chi pervenga a tale eta' senza aver prestato gli anni di servizio necessari per il normale trattamento di quiescenza; ed essendo, comunque, riservato al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale apprezzamento, introdurre un mutamento dello stesso principio sia pure al limitato scopo di consentire il trattenimento in servizio per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 238/1988; 176 e 248/1986.