Art. 176
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[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Articoli 23, 24 e 25, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale e' stabilita in lire duecento. Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria. Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino allo esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo. Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo. Non sono tenuti, invece, al pagamento della tassa di ammissione i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 153 del presente T. U.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva