Art. 176

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[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Articoli 23, 24 e 25, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale e' stabilita in lire duecento.

[3]Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria.

[4]Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino allo esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

[5]Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

[6]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).

Testo vigente dal 27 maggio 1945 al 5 gennaio 1957 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art176 · fonte su Normattiva