Art. 23
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[1](art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini. Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 3 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva