Art. 5
[2]Il patrimonio della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e' formato:
- a)dai contributi annui degli iscritti nella misura di lire 600 alunne;
- b)dai contributi ordinari annui dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;
- c)dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;
- d)dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;
- e)dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
- f)dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.
[3]Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e iscritta, a datare dal 1° gennaio 1924 e per quel periodo di tempo che sara' stabilito di accordo tra la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed il Ministero di grazia e giustizia, in un capitolo speciale « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari » l'annua somma di L. 1.000.000 per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima dalla applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, a favore degli iscritti al 1° gennaio 1924.
[4]Inoltre il Ministero di grazia e giustizia, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di 20 anni, corrispondera' alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari la somma di L. 350.000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa di previdenza suddetta.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti