titolo IV — EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
- Art. 83 — Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
- Art. 84 — Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
- Art. 85 — Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
- Art. 86 — Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
- Art. 87 — Patrimonio indisponibile
- Art. 88 — Aree per l'edilizia scolastica
- Art. 89 — Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
- Art. 90 — Centro studi per l'edilizia scolastica
- Art. 91 — Edilizia sperimentale
- Art. 92 — Opere di edilizia scolastica sperimentale
- Art. 93 — Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
- Art. 94 — Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature
- Art. 95 — Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
- Art. 96 — Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
- Art. 97 — Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico
- Art. 98 — Accesso dei fonogrammi nelle scuole