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Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri:
- a)un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
- b)un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
- c)un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;
- d)il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 1942, n. 1160, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, il direttore del Lavoro e del Segretariato delle consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1941 al 31 dicembre 1949
