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Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri:
- a)un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
- b)un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
- c)un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;
- d)il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 4 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 1942, n. 1160, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, il direttore del Lavoro e del Segretariato delle consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana".
L. 23 dicembre 1949, n. 948
8La L. 23 dicembre 1949, n. 948 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, un rappresentante del Ministero del tesoro".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 10 maggio 1984
