Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984. Leggi il testo vigente →
Le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
