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[1]Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti, dell'anzianita' dipendente dal rapporto di lavoro.
[2]Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'art. 2.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
