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[1]Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, numero 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonche' gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attivita' retribuita presso gli enti stessi.

[2]Il contributo e' dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art4 · fonte del testo