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In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro tre mesi dal giorno in cui abbia ripreso servizio, puo' chiedere di versare il contributo, o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro. Qualora il periodo di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscritto puo' avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, purche' ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la eventuale presentazione della domanda di pensione. Nel caso contemplato dall'art. 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta entro tre mesi dalla data di riassunzione in servizio o di cessazione del rapporto di lavoro, ma, in ogni caso, non oltre quella di presentazione della domanda di pensione. Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purche' ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967
