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La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo. La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne. La pensione e' aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di eta' inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonche' per gli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore alle lire 144.200.1 Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa, invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente. Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza e' aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato. La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1962, n. 1790

1

La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' elevato a lire 288.500 annue."

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 1 gennaio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 457/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come risulta dalla modifica recata dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, a norma del quale la base pensionabile, individuata in linea di principio nella retribuzione assoggettata a contributo dell'ultimo anno di servizio, non può essere superiore alla media delle retribuzioni assoggettate a contributo degli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 12 per cento, in quanto - premesso che il giudice rimettente censura il fatto che le retribuzioni dei primi due anni del triennio, assunte per calcolare la media, non sono rivalutate in base ad indici della svalutazione monetaria - il confronto che si vorrebbe istituire, fra il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, per la quale, a partire dalla legge n. 297 del 1982, vige un principio di rivalutazione delle basi retributive, relative ad anni precedenti l'ultimo anteriore a quello di decorrenza della pensione, assunte per il calcolo della pensione medesima, ed il sistema del Fondo dei telefonici, ove questo principio non è accolto, non può condurre a ritenere violato il principio costituzionale di eguaglianza. Invero, i sistemi previdenziali speciali sono caratterizzati da peculiarità che li differenziano dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, spesso per aspetti che si traducono in vantaggi maggiori per gli assicurati, e sono connotati, essenzialmente, dall'<<autofinanziamento delle rispettive gestioni in una visione di mutualità di gruppo o categoriale>>, laddove il regime ordinario generale è contraddistinto <<dal criterio della solidarietà sociale e dall'apporto finanziario dello Stato>>. Del resto, appare improprio un raffronto che prenda in esame, isolatamente, singoli elementi dei regimi previdenziali complessivi, quale il sistema di calcolo della base pensionabile; ed è infondata la pretesa di ricondurre ad eguaglianza di disciplina un singolo elemento del sistema, al di fuori di una sua considerazione complessiva. - Cfr. S. nn. 173/1986, 430/1991 e 227/1993. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 20 Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione · Art. 13 Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 1962, n. 1790

    La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' elevato a lire 288.500 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art20 · fonte del testo