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La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo. La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne. La pensione e' aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di eta' inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonche' per gli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore alle lire 144.200.1 Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa, invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente. Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza e' aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato. La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1962, n. 1790
1La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' elevato a lire 288.500 annue."
Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 1 gennaio 1965
