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Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
- 1)al coniuge solo, il 50 per cento;
- 2)a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli la pensione e calcolata secondo le seguenti aliquote:
- 1)un figlio, il 50 per cento;
- 2)ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento. La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' liquidata secondo le norme precedenti.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967
