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((Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
- 1)al coniuge solo, il 60 per cento;
- 2)a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
- 1)un figlio, il 60 per cento;
- 2)ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi. In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti)).2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1967, n. 583
2La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 1966.
Testo in vigore dal 13 agosto 1967 al 27 novembre 1973
