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Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano le condizioni per il diritto a pensione a favore dei superstiti indicati nell'art. 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino anche i figli, ai genitori il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito nel successivo art. 28.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963

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