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Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:

  • a)al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;
  • b)al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;
  • c)al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza. In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purche' ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 8 gennaio 1997

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