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A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori. Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della, presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1962, n. 1790
1con decorrenza dal 1 gennaio 1961
La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 2) che "Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario."
Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 13 agosto 1967
