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Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita una indennita' giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. ((La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1965, n. 1172
1La L. 13 ottobre 1965, n. 1172 ha disposto (con l'art. 4) che le modifiche hanno effetto dal 1 ottobre 1964.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1965 al 31 maggio 1969
