Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

A coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia o che vi siano trattenuti durante o allo scadere del congedo ordinario, e' conservato, in relazione al periodo in cui tale servizio e' prestato, l'intero assegno personale per i primi dieci giorni, ridotto alla meta' per un periodo successivo che non puo' in ogni caso superare i 50 giorni. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni di viaggio stabiliti a norma dell'art. 9. Nei casi di comando temporaneo da una ad altra sede all'estero, esclusi i casi di reggenza, compete un' trattamento economico pari all'assegno della sede di provenienza integrato dell'eventuale differenza tra lo assegno stesso e quello del posto effettivamente occupato. Per i primi trenta giorni e' corrisposto inoltre il normale trattamento di missione. Il periodo di tempo trascorso fuori sede per ragioni di servizio da determinarsi mediante verbali, non e' calcolato nel computo della durata del congedo ordinario spettante a termini delle disposizioni in vigore.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art10 · fonte del testo