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Al funzionario di gruppo 1, chiamato a sostituire - il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'art. fi e dall'art. 10 della presente legge, entro i quali il titolare fruisce dell'intero assegno personale o della meta' di esso, e' corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari ai due quinti dell'assegno di sede del titolare.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
