Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo A., incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i tre quinti dell'assegno di sede relativo al posto assunto in reggenza.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art14 · fonte del testo