Art. 15 — Principio della specialità
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 242 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. L'estradato non puo', senza il consenso della Parte richiesta, essere sottoposto ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena ovvero riestradato ad un terzo Stato per un fatto commesso prima della estradizione e per il quale questa non sia stata concessa, ne' puo' essere sottoposto ad alcuna limitazione della liberta' personale per un'altra causa verificatasi prima dell'estradizione, salvo che egli entro un mese dalla chiusura definitiva del procedimento penale promosso contro di lui e dall'esecuzione della pena non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente, sebbene ne avesse avuto la possibilita', o che, dopo averlo lasciato, vi sia ritornato ovvero venga nuovamente estradato da un terzo Stato.
tolto: 2. Quando e' stata concessa un'estradizione ai fini di un procedimento penale, puo' essere data al fatto, per cui essa e' stata concessa, una qualificazione giuridica diversa, se, secondo le disposizioni del presenteTrattato, sarebbe obbligatoria l'estradizione per il fatto anche in base alla nuova qualificazione giuridica di esso.
tolto: 3. Le parti contraenti consentiranno, dietro richiesta che puo' trasmettersi nel modo indicato all'art. 10, a che l'estradato sia sottoposto ad atti preliminari alla apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena ovvero a che sia estradato ad un terzo Stato per un fatto commesso prima dell'estradizione e per il quale questa non sia stata concessa, se in base alle disposizioni del presente Trattato l'estradizione per tale fatto sarebbe obbligatoria.aggiunto: Trattato-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art15 · fonte del testo