Art. 6 — Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 126 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: 1. L'estradizione non e' inoltre concessa:
tolto: a) se il fatto e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta;
tolto: b) se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile;
tolto: c) se per lo stesso fatto contro la persona perseguita e' stata pronunziata dalle Autorita' della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.
tolto: 2. L'estradizione puo' essere rifiutata:
tolto: a) se, fuori del caso della lettera a) del comma precedente, le Autorita' della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere del reato;
tolto: b) se il fatto e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art6 · fonte del testo