Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 126 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: 1. L'estradizione non e' inoltre concessa:

tolto: a) se il fatto e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta;

tolto: b) se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile;

tolto: c) se per lo stesso fatto contro la persona perseguita e' stata pronunziata dalle Autorita' della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.

tolto: 2. L'estradizione puo' essere rifiutata:

tolto: a) se, fuori del caso della lettera a) del comma precedente, le Autorita' della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere del reato;

tolto: b) se il fatto e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art6 · fonte del testo