Art. 15 — Principio della specialità
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[1]1. L'estradato non puo', senza il consenso della Parte richiesta, essere sottoposto ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena ovvero riestradato ad un terzo Stato per un fatto commesso prima della estradizione e per il quale questa non sia stata concessa, ne' puo' essere sottoposto ad alcuna limitazione della liberta' personale per un'altra causa verificatasi prima dell'estradizione, salvo che egli entro un mese dalla chiusura definitiva del procedimento penale promosso contro di lui e dall'esecuzione della pena non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente, sebbene ne avesse avuto la possibilita', o che, dopo averlo lasciato, vi sia ritornato ovvero venga nuovamente estradato da un terzo Stato.
[2]2. Quando e' stata concessa un'estradizione ai fini di un procedimento penale, puo' essere data al fatto, per cui essa e' stata concessa, una qualificazione giuridica diversa, se, secondo le disposizioni del presente Trattato, sarebbe obbligatoria l'estradizione per il fatto anche in base alla nuova qualificazione giuridica di esso.
[3]3. Le parti contraenti consentiranno, dietro richiesta che puo' trasmettersi nel modo indicato all'art. 10, a che l'estradato sia sottoposto ad atti preliminari alla apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena ovvero a che sia estradato ad un terzo Stato per un fatto commesso prima dell'estradizione e per il quale questa non sia stata concessa, se in base alle disposizioni del presente Trattato l'estradizione per tale fatto sarebbe obbligatoria.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
