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[1]1. La consegna non sara' concessa se rispetto al procedimento penale, per il quale essa dovrebbe farsi, non sarebbe concessa l'estradizione secondo gli articoli 3, 4, 5 e 6 comma 1, lettera b).

[2]2. La consegna non sara' concessa neppure se il procedimento penale, per il quale essa dovrebbe farsi, e' promosso contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente o se la Parte richiesta considera che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere di pregiudizio per i propri diritti di sovranita' o per l'ordine pubblico.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art20 · fonte del testo