Art. 4 — Delitti politici
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 93 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: 1. L'estradizione non e' concessa per i delitti politici e quelli commessi per prepararli o aventi comunque connessione con tali delitti.
tolto: 2. Agli effetti del comma precedente, non sono considerati come delitti politici i delitti seguenti, compreso il tentativo:
tolto: a) i delitti dolosi contro la vita;
tolto: b) le lesioni dolose che mettono in pericolo la vita o cagionano un grave danno all'integrita' od alla sanita' della persona offesa;
tolto: c) il delitti che mettono in grave pericolo la collettivita'.
tolto: 3. L'apprezzamento sul carattere politico del delitto e' riservato esclusivamente alle Autorita' della Parte richiesta.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art4 · fonte del testo