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[1]1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 possono essere trasmesse, oltre che nel modo indicato all'art. 10, direttamente fra le Autorita' competenti delle due Parti.

[2]2. Quando si tratti di procedimenti penali pendenti Innanzi ad autorita' giudiziarie militari, le richieste italiane possono essere indirizzate dal Ministro della giustizia direttamente al Ministro della giustizia del Reich e le richieste germaniche dal Comando Supremo delle Forze armate direttamente al Ministro della giustizia del Regno d'Italia.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art32 · fonte del testo