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[1]1. L'estradizione non e' concessa per i delitti politici e quelli commessi per prepararli o aventi comunque connessione con tali delitti.

[2]2. Agli effetti del comma precedente, non sono considerati come delitti politici i delitti seguenti, compreso il tentativo:

  • a)i delitti dolosi contro la vita;
  • b)le lesioni dolose che mettono in pericolo la vita o cagionano un grave danno all'integrita' od alla sanita' della persona offesa;
  • c)il delitti che mettono in grave pericolo la collettivita'.

[3]3. L'apprezzamento sul carattere politico del delitto e' riservato esclusivamente alle Autorita' della Parte richiesta.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art4 · fonte del testo