Art. 7 — Differimento dell'estradizione
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Se la persona perseguita e' sottoposta ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena da un'Autorita' della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per cui e' domandata l'estradizione, o si trova per altra causa in stato di arresto, la decisione sulla domanda e' presa immediatamente, ma l'esecuzione dell'estradizione e' differita sino a quando il procedimento sia terminato, la pena sia scontata o altrimenti estinta oppure lo stato di arresto sia cessato.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
