Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →
I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999
