Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato. Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonche' in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 629/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzion…

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 22 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art22 · fonte del testo