Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1972 al 2 marzo 2000. Leggi il testo vigente →
L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
- a)nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b)quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 2 marzo 2000
