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L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

  • a)nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • b)quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.11c
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24

11c

Il D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente".

Testo in vigore dal 2 marzo 2000 al 27 aprile 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 193/2001

    Parametro
    14 giugno 2001

    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 77 cost. · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art5 · fonte su Normattiva