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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da uno a tre anni.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art35 · fonte su Normattiva