Art. 35 — Trattamento illecito di dati personali
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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, ((procede al trattamento di)) dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 ((, 24 e 24-bis, ovvero)) del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da uno a tre anni.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
