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I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovrattassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresi' ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974.
Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 24 febbraio 1994
