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A partire dal 1° luglio 1957, agli ufficiali e' attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 193 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quello corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 e' considerato utile nei riguardi dei supplenti iscritti nell'albo nazionale di cui all'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio e' fissato in anni sei ai fini del conseguimento dello stipendio corrispondente al coefficiente 211.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963
