Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A partire dal 1° luglio 1957 ai ricevitori ed ai portalettere e' attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 39 giugno 1953 e' considerato utile nei riguardi dei ricevitori e portalettere in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio e' fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art11 · fonte del testo