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A partire dal 1° luglio 1957 ai ricevitori ed ai portalettere e' attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 39 giugno 1953 e' considerato utile nei riguardi dei ricevitori e portalettere in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio e' fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

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